INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Menzione "Vino da tavola", con dimensioni di almeno il
doppio rispetto a quelle utilizzate per indicare la sede dell'imbottigliatore.
Nome o ragione sociale dell'imbottigliatore, completato,
secondo i casi, con i termini: "Imbottigliatore ...", "Imbottigliato
da ...", "Condizionato da ..." (per i recipienti diversi dalle
bottiglie); nel caso d'imbottigliamento per conto terzi: "Imbottigliato
per ... da ...", "Condizionato per ... da ..." (per i recipienti
diversi dalle bottiglie).
La sede principale dell'imbottigliatore (indicazione del
Comune o frazione e dello Stato membro). Deve essere indicata
in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli con
i quali è riportata la dicitura "Vino da tavola".
Lo Stato membro in cui ha sede l'imbottigliatore, deve essere
in caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione con cui
è indicata la sede, per esteso, dopo l'indicazione del Comune.
Nome dello Stato membro (per i vini destinati all'estero)
nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo
la vinificazione, nel caso in cui queste due operazioni abbiano
avuto luogo nello stesso Stato membro.
In caso contrario va indicato: "Vino ottenuto in ... da uve raccolte
in ..." completato dall'indicazione degli Stati membri. Il volume
nominale deve essere indicato in litri, centilitri o millilitri,
espresso in cifre accompagnate dall'unità di misura utilizzata
o dal simbolo di tale unità.
L'indicazione del Volume nominale del prodotto sull'etichetta
è fatta a mezzo di cifre di un'altezza minima di: 6 millimetri
se il volume nominale è superiore a 100 centilitri; 4 millimetri
se il volume nominale è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore
a 20 centilitri; 3 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore
a 20 centilitri e superiore a 5 centilitri; 2 millimetri se il
volume nominale è pari o inferiore a 5 centilitri.
Titolo alcolometrico effettivo: va riportato in unità e mezza
unità di percentuale in volume. La cifra corrispondente alla gradazione
alcolometrica effettiva è seguita dal simbolo "% Vol". Tale indicazione
può essere eventualmente preceduta dalla dizione "gradazione alcolometrica
effettiva" o "alcole effettivo" o dall'abbreviazione "alc." e
deve essere indicata sull'etichetta a mezzo di cifre di un'altezza
minima di 5 mm se il volume nominale è superiore a 100 cl, di
3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl e di
2 mm se è uguale o inferiore a 20 cl.
Le suddette indicazioni obbligatorie devono essere: raggruppate
in un unico campo visivo su un'unica etichetta o su varie etichette
apposte sul recipiente oppure sul recipiente stesso.
E' tuttavia ammesso che le indicazione obbligatorie relative all'importatore
possano figurare fuori del campo visivo nel quale figurano le
altre indicazioni obbligatorie; presentate in caratteri chiari,
leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo
sfondo sul quale sono stampate e da poter essere distinte nettamente
dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.
ALTRE INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Indicazioni ecologiche: consistono in un invito, chiaramente
visibile sui contenitori o sulle etichette, a non disperdere i
contenitori nell'ambiente dopo l'uso, in forma di messaggio scritto
o di pittogramma.
Nel caso del messaggio scritto i caratteri di stampa non devono
essere inferiori ad 1 mm per contenitori di capacità pari od inferiore
a 200 ml; a 2 mm per i contenitori di capacità superiore a 200
ml e pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori superiori
a 500 ml. Nel caso di pittogramma una rappresentazione grafica
di dimensioni non inferiori a 10 mm per i contenitori di capacità
pari od inferiore a 500 ml; a 15 mm per i contenitori di capacità
pari o inferiore a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20 mm per
i contenitori superiori a 1.500 ml.
Sui contenitori destinati ad essere resi dopo l'uso e nuovamente
riempiti, immessi sul mercato interno, deve altresì figurare,
sul contenitore o sull'etichetta, chiaramente visibile, un'indicazione
scritta o un pittogramma di dimensioni pari a quelle sopra indicate,
che indichi chiaramente che si tratta di un imballaggio nuovamente
riempibile.
Materiali di cui è composto il contenitore: al fine di
consentire l'identificazione dei materiali diversi dal vetro,
i contenitori per i liquidi destinati al mercato interno devono
essere contrassegnati mediante un esagono regolare o un cerchio
all'interno del quale deve essere riportata una abbreviazione
corrispondente al materiale utilizzato per la fabbricazione (vedasi
allegato 1 del D.M. 28/06/89).
Per i contenitori di volume maggiore di 500 ml, la lunghezza del
lato del predetto esagono deve essere non inferiore ad un centimetro
ovvero il diametro del cerchio non inferiore ai due centimetri.
Per i contenitori di volume pari o inferiore a 500 ml, la lunghezza
del lato del predetto esagono non deve essere inferiore a mezzo
centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore ad un
centimetro.
Le dimensioni dei caratteri utilizzati per la stampa delle abbreviazioni
deve essere rapportata alla superficie dell'esagono o del cerchio.
I contrassegni suddetti vanno impressi o apposti sul corpo principale
del contenitore.
Lotto: per lotto si intende un insieme di unità di vendita
di vino, prodotto o confezionato in circostanze praticamente identiche.
Il lotto è determinato dal produttore o dall'imbottigliatore;
figura in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile
ed indelebile ed è preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso
in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni
in etichettatura.
I "vini da tavola" possono essere posti in commercio anche in
recipienti di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 28
del D.P.R. n. 162/65 (vetro, terraglia, ceramica, ecc.), come
ha disposto il D.M. 16/12/91, che ne ha stabilito anche le caratteristiche.
Su tali contenitori deve essere riportata a cura del confezionatore,
in modo chiaro, leggibile ed indelebile, la data di riempimento,
adottando la menzione "prodotto confezionato il ..." seguita dall'indicazione
del giorno, mese e anno.
Sullo stesso campo visivo della data di riempimento deve essere
apposta a cura del confezionatore, sempre in caratteri chiari,
leggibili ed indelebili la data di scadenza del prodotto.
Tale data deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo
in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche
organolettiche e comunque non deve superare mesi nove e mesi sei
da quella di confezionamento a seconda del materiale impiegato
per fabbricare i contenitori.
Tuttavia il confezionatore può apporre una data di scadenza superiore
a quella stabilita e, comunque, non superiore a mesi dodici e
a mesi nove e alle condizioni stabilite dall'art. 3 del D.M. 16/12/91
suddetto.
I contenitori in questione devono essere rispondenti alle norme
della Legge n. 283/62, del D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti
e del D.P.R. 23/08/82 n. 777.
Le indicazioni obbligatorie sono redatte in una o più altre lingue
ufficiali della Comunità, in modo che il consumatore finale possa
comprendere facilmente ciascuna indicazione.
Se il prodotto è imbottigliato o condizionato nello stesso stato
membro in cui è messo in circolazione, i termini riguardanti l'imbottigliatore
o il condizionatore sono indicati in una o più lingue ufficiali
della Comunità agevolmente comprese dagli acquirenti dello stato
membro in parola.
INDICAZIONI FACOLTATIVE
Lettera minuscola "e": marchio CE per gli imballaggi preconfezionati
corrispondenti ai requisiti della Direttiva n°. 106/75 e successive
modificazioni ed integrazioni in materia di riempimento; deve
essere riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta
nello stesso campo visivo del volume nominale.
Colore: precisazione che si tratta di un vino rosso, di
un vino rosato, di un vino bianco.
Tipo di prodotto con riferimento agli zuccheri.
Si possono utilizzare i seguenti termini: "secco" o "asciutto",
soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di
zucchero residuo di 4 g/l al massimo oppure di 9 g/l al massimo,
quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l in acido tartarico
per litro, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero
residuo; "abboccato", soltanto a condizione che il vino in causa
abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quello di cui
alla lettera a), ma non superiore, al massimo a 12 g/l oppure
18 g/l, quando il tenore di acidità totale è fissato in applicazione
del secondo comma, primo trattino del punto 7 dell'art. 14 del
Reg. CEE n. 3201/90; "amabile", soltanto a condizione che il vino
in causa abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli
di cui alla lettera b) ma non superiore al massimo a 45 g/l; "dolce",
soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di
zucchero residuo non inferiore a 45 g/l.
Marchio anche non depositato, purché: non riporti parole,
parti di parole, segni o illustrazioni che siano di natura tale
da creare confusione o indurre in errore le persone a cui si rivolgono;
non contenga il nome di un v.q.p.r.d. ecc.
Titolo alcolometrico totale, può essere indicato completando
la cifra del titolo alcolometrico effettivo con il segno + seguito
dalla cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale
e dal simbolo "% Vol" (es. 10 + 2 %Vol), oppure scrivendo "titolo
alcolometrico totale" o " alcole totale" seguito dalla cifra corrispondente
e dal simbolo "% Vol".
Tale cifra deve essere indicata sull'etichetta in caratteri aventi
la medesima altezza minima di quella prevista per il titolo alcolometrico
effettivo a cui si rimanda.
Raccomandazioni rivolte al consumatore per l'utilizzazione
del vino: i piatti con i quali il vino può essere servito;
il modo di servire il vino al consumatore; i trattamenti del vino
che presenti un certo deposito; l'ammissione del vino per fini
religiosi; la conservazione del vino.
Nome o ragione sociale e sede principale delle persone che
hanno partecipato al circuito commerciale del vino. L'indicazione
della sede deve essere riportata con caratteri non superiori alla
metà di quelli utilizzati per la menzione "vino da tavola". Il
nome o la ragione sociale di coloro che hanno partecipato al circuito
commerciale deve essere completato da una indicazione che ne ponga
in risalto l'attività professionale, con uno dei seguenti termini:
"viticoltore", "raccolto da ...", "distribuito da ...", "messo
in bottiglia per ... da ...", "negoziante di vino", ed altri termini
analoghi.
La ragione sociale dell'imbottigliatore o di una delle persone
che hanno partecipato al circuito commerciale può essere accompagnata
dai termini "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", "azienda
agricola", "contadino", "viticoltore", soltanto se il vino è stato
interamente ottenuto da uve raccolte nelle vigne facenti parte
dell'azienda agricola qualificate con uno dei termini suddetti
e la vinificazione effettuata nella stessa azienda e purché non
venga aggiunto mosto di uve concentrato rettificato ai fini dell'aumento
della gradazione alcolometrica naturale del prodotto in questione.
Le suddette indicazioni facoltative devono essere redatte in una
o più altre lingue ufficiali della Comunità e possono: figurare
sulla stessa etichetta recante le indicazioni obbligatorie o su
una o più etichette complementari; essere stampate direttamente
sul recipiente.
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